DATI OBBLIGATORI
PUBBLICATI IN ADEMPIMENTO DELLA LEGGE 7 MARZO 2001, N. 62,
recante "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, pubblicata sulla G. U. n. 67 del 21 marzo 2001.
Il prodotto editoriale, contraddistinto da una testata che costituisce l’elemento identificativo del prodotto, viene definito dall’art. 1 della citata legge sull’editoria, entrata in vigore il 4 aprile 2001, come “il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico…”.
Rientra in tale definizione anche il prodotto diffuso al pubblico su Internet.
Requisito indispensabile per l’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 della nuova legge sull’editoria è la periodicità regolare.
Al prodotto editoriale con periodicità regolare si applicano gli obblighi previsti dall’art. 5 della stessa legge (registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi).
OSSERVAZIONI CRITICHE DELL’AVV. EUGENIO METE
La nuova legge sull’editoria, senza tenere conto della loro specificità, introduce per i siti Internet gli stessi obblighi previsti per le pubblicazioni a stampa.
Purtroppo la normativa, chiara per le pubblicazioni a stampa, presenta per i siti Internet delle contraddizioni e notevoli problemi d’interpretazione e d’applicazione.
Si corre il rischio di cancellare l’esistenza stessa di molti siti Web.
Non credo che nel resto del mondo sia in vigore una legge così restrittiva, tale da diventare strumento di censura dei siti web.
In pratica, i siti che pubblicano notizie e che quindi diffondono periodicamente informazioni al pubblico, sono stati equiparati alle pubblicazioni a stampa e sono quindi sottoposti all'obbligo di registrazione presso la cancelleria del Tribunale. Dovranno avere un direttore responsabile (che, per legge, può essere solo un iscritto all'Ordine dei Giornalisti o dei pubblicisti) e fornire le indicazioni previste per i quotidiani ed i periodici dalla legge sulla stampa dell’8 febbraio 1948, n. 47, la cui applicazione è stata estesa ai siti Internet a carattere informativo.
Come chiunque può constatare, si tratta di una dizione generica che potrebbe, in una interpretazione rigida, portare a considerare tutti i siti soggetti alla legge sulla stampa, non potendosi escludere la natura informativa di qualsiasi sito.
Come può essere prevista l'indicazione del nome dello stampatore per un sito Internet ? Se pure si può considerare come stampatore chi fornisce il servizio di hosting, come si può stabilire il luogo di stampa (che è un’altra delle indicazioni richieste) ? Sarà sufficiente indicare la sede della redazione telematica ?
Prima o poi, il Parlamento dovrà rispondere a queste problematiche.
Nel frattempo, i siti a carattere informativo dovranno stare ben attenti a specificare che i dati e le informazioni non sono aggiornati con cadenza periodica regolare, per evitare di incorrere negli obblighi di registrazione (presso il Tribunale) previsti per i quotidiani ed i periodici.
Ciò premesso, per evitare di incorrere nei rigori della interpretazione restrittiva di qualche ultrasolerte funzionario, di seguito si espongono le
Informazioni specifiche ex L. 62/01
L'informazione giuridica è no profit
L'aggiornamento avviene secondo la disponibilità dei testi
I testi di legge e le sentenze sono privi di valore ufficiale
Questo sito web non contiene informazioni aggiornate con cadenza periodica regolare, e non può pertanto essere pertanto considerato "giornale" o "periodico" o comunque “prodotto editoriale” ai sensi della legge 62/01.
Inoltre secondo l'art. 28 della legge 69/63, il direttore responsabile delle riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico non deve essere necessariamente iscritto all'albo dei giornalisti.
La gestione e il controllo dei contenuti sono effettuati dall'avvocato Eugenio Mete, il server che ospita le pagine è localizzato presso il suo studio legale di Roma.
N.B. I controlli sui contenuti riguardano solo ed esclusivamente quelli pubblicati direttamente dal sito.
I link ad altre pagine non rientrano nei controlli in questione.Informazioni specifiche ex L. 47/48
A causa della portata generica della norma, questo sito web è però comunque assimilabile ad uno stampato e pertanto vanno applicate le disposizioni contenute nell’art. 2 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, relative alle “Indicazioni obbligatorie sugli stampati”, e cioè luogo e anno della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore e dell’editore.
LUOGO E ANNO DELLA PUBBLICAZIONE: trattandosi di pubblicazione elettronica, si indica il luogo dal quale i dati vengono "caricati" sul server ove si trova il sito web.
NOME O RAGIONE SOCIALE E DOMICILIO DELLO STAMPATORE: trattandosi di pubblicazione elettronica si indica il fornitore di hosting
NOME O RAGIONE SOCIALE E DOMICILIO DELL’EDITORE: trattandosi di pubblicazione elettronica indichiamo colui che cura la pubblicazione e l'autore del sito web
PROPRIETARIO DEL SITO WEB E DEI SUOI CONTENUTI
Luogo di Pubblicazione:
Roma – Italia
Anno di Pubblicazione:
Inizio pubblicazione anno 2003
Fornitore di Hosting (stampatore):
Curatore della pubblicazione (editore):
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Via Famagosta 2 – 00192 Roma
Partita IVA: 01707700587
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Tessera n 12221.
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http://www.ilmatrimoniointribunale.it
Autore del sito web (autore):
Avv. Eugenio Mete
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