L’ART. 570 c.p.
IL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA.
L'INDICE
A) Nozioni generali.
B) IL PRIMO COMMA DELL’ART. 570 c.p.:
il reato di violazione degli obblighi di assistenza.
I) L’evento dannoso
II) L'ingiustificato allontanamento dal domicilio domestico.
III) Il concetto di assistenza
IV) Il soggetto passivo
V) Il rapporto genitori-figli
C) IL SECONDO COMMA DELL’ART. 570 c.p.:
l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza.
I) La sussistenza del reato
II) Il concetto dei mezzi di sussistenza
III) I mezzi di sussistenza e l’assegno di mantenimento
IV) I soggetti
a) il soggetto passivo
aa) generalità
bb) lo stato di bisogno del minore
cc) Lo stato di bisogno del beneficiario
dd) Il beneficiario titolare di assegno divorzio – Trattamento diverso
b) il soggetto attivo
aa) Le capacità economiche dell'obbligato.
bb) l’inabilità al lavoro
cc) La dichiarazione di fallimento
c) L’intervento di un terzo.
V) L’elemento soggettivo: il dolo generico
VI) Natura del reato: il momento consumativo
VII) Natura del reato: il luogo consumativo
VIII) Il venir meno dell’obbligo giuridico
IX) L’attenuazione dell’obbligo giuridico
D) IL TERZO COMMA DELL’ART. 570 C.P.
Perseguibilità a querela.
I) Generalità
II) Concorso di reato con i maltrattamenti in famiglia.
Secondo l’intenzione originaria del legislatore (v. Progetto Preliminare del Codice), l’art. 570 c.p. doveva costituire una sanzione per il mancato adempimento delle norme civili relative alle obbligazioni alimentari ed alle pronunce di condanna al pagamento di somme a titolo di mantenimento.
Il testo della norma ha però modificato tale idea, portando a ritenere contrario ai principi della collettività il comportamento di colui che tralascia deliberatamente di dare i mezzi di sussistenza all'avente diritto in stato di bisogno: si tratta di un reato odioso, che comporta un giudizio morale particolarmente negativo per il suo autore.
La lettera della norma porta a concludere per una differente visione dell’istituto dalla corrispondente norma civile (art. 433 c.c.), che in campo penale è ristretta alle ipotesi di uno stretto rapporto (di consanguineità o meno), tale da rendere particolarmente detestabile l'inadempimento dell'obbligato.
L’art. 570 c.p. prevede due diverse autonome fattispecie, la prima relativa alla violazione degli obblighi di assistenza morale, la seconda alla mancata assistenza materiale.
Peraltro le diverse ipotesi (distinte tra loro e comprendenti una pluralità di reati distinti e una varietà di fatti delittuosi) si riferiscono ad un unico titolo di reato, e cioè l'inosservanza cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza familiare scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal rapporto di parentela: in altri termini, tali ipotesi rappresentano lo stesso reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Perciò l'agente che compie fatti previsti sia dal 1° che dal 2° comma, commette un solo reato ed è punibile con la sanzione prevista per la più grave forma dell'unico reato.
I fatti previsti nel 1° comma non costituiscono neppure una circostanza aggravante, rispetto all'ipotesi prevista dal 2° comma.
La configurabilità del reato previsto dall'art. 570 c.p. non è stata innovata dalla nuova disciplina sulla separazione personale, introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sostituito il concetto di colpa con quello dell'addebitabilità (Cass. pen., 89812/80).
Il procedimento penale non viene sospeso in caso di controversia sulla validità del vincolo: tale questione non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento della violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cass. pen., 163269/83).
La dichiarazione di nullità del matrimonio non elimina il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare nel periodo precedente Cass. pen., 148412/81).B) IL PRIMO COMMA DELL’ART. 570 c.p.:
il reato di violazione degli obblighi di assistenza.I) L’evento dannoso
L'evento dannoso consiste nella sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori ed alla qualità di coniuge.
Il semplice abbandono del domicilio domestico non integra tale reato se non è accompagnato dalla inosservanza degli obblighi di assistenza morale e materiale.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il contenuto degli obblighi di assistenza coniugale non si esaurisce in esigenze di carattere materiale ed economico, ma tocca anche la sfera degli interessi morali e di solidarietà, che stanno alla base del rapporto di convivenza coniugale (Cass. pen., 90620/85).
Pertanto, risponde di tale delitto anche chi, allontanatosi dal domicilio familiare, si sia disinteressato totalmente della moglie e dei figli, non rispettando gli obblighi di assistenza morale inerenti alla sua qualità di coniuge e padre, anche se abbia provveduto a corrispondere i mezzi di sussistenza.
II) L'ingiustificato allontanamento dal domicilio domestico.
Per rispondere del delitto di cui all'art. 570, primo comma, non è sufficiente il solo fatto materiale della sottrazione alla coabitazione, ma è necessario che l'allontanamento sia ingiustificato e costituisca deliberatamente l'inadempimento degli obblighi di assistenza (Cass. pen., 90620/85).
Ricordiamo che gli artt. 145 e 146 c.c., così come modificati dalla l. 11 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, consentono ai coniugi di scegliere una residenza diversa: in mancanza di comune domicilio domestico, manca l’elemento materiale del reato.
Manca altresì detto elemento materiale quando sussiste una giusta causa di allontanamento del coniuge: ricordiamo che l’art. 146 c.c. prevede espressamente che la proposizione di una domanda di separazione personale (o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) costituisce giusta causa di allontanamento. In tale ipotesi, cessa l’obbligo di permanere nella casa familiare e di conseguenza vengono a cessare gli obblighi di assistenza penalmente sanzionati dall'art. 570 comma 1°: è la stessa legge a giustificare l’allontanamento.
L’allontanamento deve essere ritenuto legittimo anche in caso di sussistenza di ragioni di carattere interpersonale che (indipendentemente dalla proposizione di un ricorso di separazione) non consentano la prosecuzione della vita in comune (Cass. pen., 145989/80 e 159662/83), in quanto le ipotesi espressamente considerate dall’art. 146 c.c. non sono tassative, e ben si possono aggiungere le formule della «intollerabilità della prosecuzione della convivenza» e del «grave pregiudizio per l'educazione della prole» previste nell’art. 151 c.c. (Cass. pen., 208987/95).
In particolare, se l’imputato sia stato costretto ad abbandonare il domicilio per la necessità (effettiva o meramente supposta), di salvare sè o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, deve essere assolto in quanto non punibile per avere egli agito in stato di necessità (effettiva o putativa).
III) Il concetto di assistenza
Il concetto di assistenza deve essere definito dal giudice, in quanto la norma non chiarisce detto concetto: peraltro nell’espressione, pur formulata genericamente non rientra ogni comportamento che possa comunque turbare la pace e la tranquillità della famiglia.
La norma penale tiene conto del dovere, stabilito dalla norma civile, di fornire all'altro coniuge, in tutti i casi della vita, concreta ed adeguata assistenza fisica, intellettuale, morale ed affettiva.
Pertanto la condotta penalmente rilevante deve aver necessariamente prodotto una violazione degli obblighi di assistenza (Cass. pen., 159661/83).
Non è quindi sufficiente una condotta contraria all'ordine o alla morale della famiglia, né l’adulterio (ossia la violazione dell'obbligo di fedeltà tra i coniugi (art. 143 c.c., che si estrinseca nel dovere di astenersi da rapporti amorosi con o senza contatti sessuali - come l’adulterio puramente sentimentale- con persona diversa dall'altro coniuge).
Una sentenza della Cassazione risalente nel tempo (dell’anno 1962, precedente quindi la riforma del diritto di famiglia), rilevando che la prestazione sessuale tra coniugi costituisce dovere di assistenza, nel senso ampio di aiuto morale e materiale e comprensione delle esigenze fisiche e spirituali del coniuge ha deciso che il rifiuto volontario e ingiustificato a tale prestazione costituisse violazione degli obblighi di assistenza familiare.
IV) Il soggetto passivo
Soggetto passivo, secondo il testo della norma, è solo il figlio o il coniuge: in tale figura di reato, il legislatore ritiene come fugura passiva esclusivamente un membro della famiglia nucleare, con esclusione di ogni altro soggetto.
Va rilevato che al n. 2 del 2° comma dell’art. 570 viene prevista una gamma più estesa di persone offese, con l’evidente scopo di assicurare l’osservanza del principio di solidarietà familiare.
V) Il rapporto genitori-figli
La Costituzione riconosce alla famiglia un rilievo prioritario, conferendo il diritto dovere di mantenere, istruire ed educare i figli appositamente ai genitori, che possono opporsi a qualunque forma di ingerenza esterna.
L’attribuzione di tale diritto-dovere appare funzionalmente diretta allo sviluppo dei minori.
Il diritto può essere compresso esclusivamente per accertata incapacità ad esercitarlo e trova fondamento negli art. 330 e 333 c.c., nei casi in cui sussistano inadempimenti di doveri ed abusi, ossia situazioni di carattere oggettivo.
Il correlativo dovere si deve conformare ai principi generali dell'ordinamento, che riconosce e protegge l'autonomia della famiglia quale società naturale (come si desume dal collocamento della norma costituzionale nel capo della Costituzione concernente i rapporti civili)
Sulla base di tali principi, la Cassazione, con la sentenza n. 162315/83, ha pertanto ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 c.c. e 570 c.p, in relazione agli artt. 2, 3, 19, 21 e 30 Cost., nella parte in cui non prevedono un esonero dagli obblighi di assistenza familiare per motivi di fede religiosa.C) IL SECONDO COMMA DELL’ART. 570 c.p.:
l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza.I) La sussistenza del reato
Ai fini della sussistenza di tale reato devono concorrere due condizioni:
1) la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato,
2) lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo (Cass. pen., 165984/84).
L'accertamento del primo presupposto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del secondo, poichè solo la prova certa della presenza di tale disponibilità, o del fatto che essa sia venuta meno per effetto di una volontaria determinazione del colpevole, può giustificare un'affermazione di responsabilità (Cass. pen., 184257/89).
II) Il concetto dei mezzi di sussistenza
Il concetto di mezzi di sussistenza comprende il soddisfacimento di tutte le esigenze (vestiti, scarpe, libri, mezzi di trasporto ecc.) da valutarsi in relazione alle reali capacità economiche della persona obbligata (Cass. pen., 146490/80) e non è quindi limitato al solo vitto e alloggio.
III) I mezzi di sussistenza e l’assegno di mantenimento
I “mezzi di sussistenza” sono del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile, quando stabilisce un assegno di mantenimento (alla moglie o ai figli) oppure un assegno divorzile (alla ex moglie divorziata).
Il provvedimento del giudice civile che determina l'obbligazione alimentare “non fa stato nel giudizio penale”; e ciò, nè in ordine alle condizioni economiche del coniuge obbligato e del coniuge beneficiario, nè in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno per l'avente diritto, circostanze che devono essere accertate in concreto (Cass. pen., 161331/83, 209103/97 e 210087/98).
La nozione penalistica dei mezzi di sussistenza è limitata alla soddisfazione delle esigenze elementari di vita, a quanto insomma è necessario per la sopravvivenza, come vitto, medicinali ed alloggio, v. Cass. pen., 162996/84, da considerare nel momento storico in cui il fatto è commesso, v. Cass. pen., 157487/28). Peraltro, per costante giurisprudenza (Cass. pen., 11503/80), i mezzi di sussistenza non sono limitati al solo vitto e alloggio ma comprendono anche il soddisfacimento di altre esigenze, come vestiti, libri e mezzi di trasporto: tale nozione dei mezzi di sussistenza ha comunque un contenuto ristretto rispetto alla corrispondente nozione civilistica di mantenimento, fondata sulla valutazione e comparazione delle condizioni socio economiche dei coniugi.
L'ipotesi di reato prevista dal n. 2 del secondo comma dell'art. 570 c.p., pur avendo come presupposto l'esistenza di un'obbligazione alimentare, tuttavia non costituisce una mera presa d’atto dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile, che ha determinato l'entità dell'obbligazione.
Pertanto quando il coniuge obbligato non provvede (o provvede parzialmente) alla corresponsione dell'assegno alimentare, il giudice penale deve indagare se, per effetto di tale comportamento, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza (Cass. pen., 162995/84): è infatti compito del giudice penale accertare lo stato di bisogno dell'avente diritto ai mezzi di sussistenza (Cass. pen., 161331/83 e 163476/84).
Ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, il provvedimento del giudice civile (che ha fissato l'obbligo del versamento di un assegno e la sua misura), dimostrando la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari, costituisce solamente il punto di partenza per l'accertamento del reato (Cass. pen., 182094/89): di conseguenza, non sempre integra gli estremi di detto reato il pagamento di una somma inferiore a quella stabilita dal giudice della separazione: infatti l'autoriduzione dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice civile, può o meno coincidere con la violazione di prestare i mezzi di sussistenza (Cass. pen., 153224/81).
Invece nell’ipotesi in cui vengano corrisposte somme irrisorie (o addirittura non venga corrisposta alcuna somma) è evidente che l'obbligato non sostiene le necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cass. pen., 188948/91).
Secondo tale impostazione, il coniuge separato obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, o dei figli minori od inabili affidati attua un comportamento penalmente rilevante solo quando il versamento dell'assegno venga del tutto omesso o ne sia ridotto l'importo in misura tale da non garantire i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno.
Di contrario avviso una recente sentenza della Cassazione, secondo la quale non sussiste alcuna interdipendenza fra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, comma 2 c.p. e l'assegno di mantenimento (che sia stato corrisposto nella misura stabilita, in misura ridotta oppure anche non corrisposto affatto) liquidato dal giudice civile in sede di separazione, in quanto il concetto di "mezzi di sussistenza" va tenuto distinto dalle nozioni civilistiche di "mantenimento" e di "alimenti" (Cass. pen., 586/01)
IV) I soggetti
a) il soggetto passivo
aa) generalità
Al contrario del primo comma, che prevede come persone offese esclusivamente il figlio o il coniuge, come soggetto passivo del reato previsto al n. 2 del secondo comma dell’art. 570 c.p. (e precisamente, secondo il testo della norma, i discendenti di età minore o inabili al lavoro, gli ascendenti o il coniuge non legalmente separato per propria colpa) si prevede una estesa gamma di persone offese, con l’evidente scopo di assicurare l’osservanza del principio di solidarietà familiare.
Peraltro va rilevato che tale elenco (più esteso rispetto ai soggetti passivi del primo comma dell’art. 570) non coincide con i soggetti cui sono dovuti gli alimenti (art. 433 c.c.).
Quando i soggetti beneficiari dell'assistenza siano più di un minore e convivano in famiglia, il reato rimane unico, in quanto il reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, più che violazione degli obblighi verso una persona determinata, costituisce violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cass. pen., 3125/98).
Vi è concorso formale di reati quando più familiari sono beneficiarie dell’assistenza e quindi persone offese, in quanto private dei mezzi di sussistenza.
In tal caso, la pena va aumentata secondo i criteri di cui all' art. 81 c.p. (Cass. pen., 36070/02).
bb) lo stato di bisogno del minore
Gli effetti della separazione personale e del divorzio sono sempre circoscritti ai soli coniugi e non riguardano in alcun modo i figli, i quali conservano integri i loro diritti (Cass. pen., 145513/80).
Lo scioglimento del matrimonio, infatti, non incidendo sullo status di genitore e di figli, non fa venir meno la tutela penale dell'obbligo di assistenza ai figli (Cass. pen. 1624??/83):
Come anche la sentenza ecclesiastica che annulla il matrimonio non fa venir meno l’obbligo di assistenza verso i figli minori (Cass. pen., 180649/88).
Lo stato di bisogno di un minore (che per definizione non è in grado di procacciarsi un reddito proprio), è un dato di fatto incontestabile, per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere in proposito (Cass. pen. 169513/85).
L'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori grava su entrambi i genitori e sussiste anche dopo la sentenza di divorzio, indipendentemente dal provvedimento giudiziale che quantifichi la misura dell'assegno di mantenimento (Cass. pen., 171078/85 e 210519/98).
cc) Lo stato di bisogno del beneficiario
Il reato è escluso quando il soggetto passivo non versi in stato di bisogno, sempre che quest'ultimo possa provvedere da solo al proprio sostentamento (Cass. pen., 168857/85).
Peraltro lo stato di bisogno del coniuge beneficiario (che deve essere accertato dal giudice penale, v. Cass. pen., 161331/83 e 163476/84) non è escluso dal fatto che questi disponga di altri introiti non idonei a soddisfare le esigenze minime della vita (Cass. pen., 163475/84), come anche che debba lavorare per vivere o che goda di una pensione sociale (Cass. pen., 164267/83), che non gli consenta di superare lo stato di bisogno, o che svolga saltuariamente un lavoro retribuito, se dalla attività lavorativa egli non riesca a trarre quanto occorre per far fronte con dignità alle elementari necessità di vita (Cass. pen., 198531/94).
Insomma, il soggetto passivo non si deve trovare in stato di totale indigenza, essendo sufficiente che sia privo di mezzi economici sufficienti a provvedere alle esigenze della vita.
Come specificato sopra, il provvedimento del giudice civile che determina l'obbligazione alimentare “non fa stato nel giudizio penale”; e ciò, nè in ordine alle condizioni economiche di entrambi, nè in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno per l'avente diritto (Cass. pen., 161331/83).
L'effettivo stato di bisogno del coniuge non può essere senz'altro desunto dall'esistenza del provvedimento del giudice civile adottato in sede di separazione personale dei coniugi (Cass. pen., 146501/80).
In determinati casi, rientra nel reato di cui all’art. 570 anche la mancanza di costanti rapporti personali tesi ad accertare l’eliminazione dell’effettivo stato di bisogno del familiare. Pertanto integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la mancata prestazione da parte del soggetto obbligato e capace di provvedervi, a fronte di grave patologia invalidante del familiare, di quei mezzi necessari per integrare le spese delle cure mediche non assicurate nella forma dell'assistenza diretta e gratuita degli enti di previdenza nonchè la mancata osservanza dell'ulteriore dovere di assicurarsi, a mezzo di costanti rapporti personali, dell’effettivo stato di bisogno del predetto familiare (Cass. pen., 203181/95).
dd) Il beneficiario titolare di assegno divorzio –
Trattamento diverso
La disciplina di cui all’art. 570 si applica per il rinvio dell’art. 12-sexies (introdotto dall’art. 21 l. 74/87) della legge sul divorzio “al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge”.
L’art. 12 sexies l. 1° dicembre 1970, n. 898 prevede pertanto un reato proprio, il cui soggetto attivo può essere esclusivamente l’obbligato alla prestazione dell’assegno di divorzio, quindi l’ex-coniuge (e non il coniuge, come previsto impropriamente).
Anche il termine “si sottrae” appare scritto impropriamente, dovendosi interpretare come “non adempie”, indipendentemente da qualunque mezzo fraudolento.
La formulazione della norma pone l’accento sulla determinazione dell’assegno compiuta dal giudice civile, nella sentenza di divorzio (congiunto o giudiziale): pertanto il giudice penale non potrà fare altro che verificare la sussistenza o meno dell’inadempimento.
Si consideri che in caso di modifica della situazione, l’obbligato può (e deve) utilizzare la procedura di revisione delle clausole economiche della sentenza, prevista dall’art. 9 l. 1° dicembre 1970, n. 898. Quindi, il divorziato che risulti inadempiente all’obbligazione della corresponsione di un assegno divorzile, non potrà proporre circostanze giustificatrici che lo esentino da responsabilità.
La lettera della norma, del tutto generica, non specifica quale sia la misura minima dell’inadempimento tale da integrare la responsabilità penale: non dovrebbero essere sufficienti ritardi non eccessivi nei pagamenti, né modesti inadempimenti parziali. Riteniamo che per assumere rilevanza penale, l’inadempimento debba essere considerevole e tale da vanificare la pretesa creditoria.
Non sembra semplice l’identificazione dell’oggetto giuridico che questa norma giuridica intende tutelare (da individuare probabilmente nella stessa solidarietà familiare di cui l’assegno divorzile costituisce una manifestazione di ultraattività). Di fatto, viene ad assumere una rilevanza penale l’inadempimento di un’obbligazione, il cui credito è già ampiamente garantito con la particolare tutela prevista dall’art. 8 l. 1° dicembre 1970, n. 898.
Per il divorziato, è sufficiente il semplice inadempimento dell'obbligo statuito dal giudice civile, mentre per il separato il reato si realizza solo quando vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione
La Corte Cost. ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per il differente trattamento, rilevando che la differenza tra i due modelli di tutela penale corrisponde alla differenza riscontrabile fra le situazioni rispettivamente tutelate: l’art. 12 sexies garantisce un rapporto di credito che esaurisce in sè, successivamente al divorzio, ogni collegamento tra le sfere degli ex coniugi, mentre l’art. 570 tutela un rapporto personale tuttora in atto (Corte cost., 89/472).
La stessa sentenza ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, relativa alla differenza di trattamento tra i figli minori di genitori divorziati (a tutela dei quali viene sanzionato il mero sottrarsi all'obbligo di corrispondere l’assegno fissato dal giudice civile), e i figli minori di genitori separati (a tutela dei quali è sanzionato unicamente il far mancare i mezzi di sussistenza), che si giustifica per la circostanza che creditore della prestazione è il coniuge affidatario e valgono dunque gli stessi argomenti adottati a proposito delle differenze di trattamento concernenti l’assegno per il coniuge.
Nonostante la giusitificazione giurisprudenziale, appare evidente lo squilibrio nella tutela delle due fattispecie (NOTA 1).
La norma di cui all’art. 12-sexies risulta avere un trattamento ingiustificato rispetto all’art. 570, 2° comma, c.p. anche riguardo alla procedibilità: infatti per l’art. 12-sexies si procede d’ufficio, mentre per il secondo comma dell’art. 570 c. p. (escluse le eccezioni del terzo comma), si procede a querela di parte.
La Corte Costituzionale, intervenuta due volte, ha però dichiarato l’irrilevanza (472/89) e l’inammissibilità (325/95) della questione.
b) il soggetto attivo
aa) Le capacità economiche dell'obbligato.
Per escludere la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è sufficiente la disagiata condizione economica dell'obbligato alla prestazione dei mezzi di sussistenza (Cass. pen., 187311/90), ma occorre provare che le difficoltà economiche in cui versa l'obbligato si devono essere tradotte in uno stato di vera e propria assoluta indigenza economica (Cass. pen., 208307/97) e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, l'obbligazione (Cass. pen., 178252/88), circostanza che giustifica il comportamento omissivo.
Allorchè sia concretamente provata l'intervenuta sottrazione agli obblighi di sostentamento, grava sull'obbligato l'onere della prova di non aver avuto la relativa disponibilità economica durante tutto il periodo cui si riferisce il contestato addebito e di dimostrare che l’omissione contestata sia derivata da cause indipendenti dalla sua volontà (Cass. pen., 191990/92).
La generica indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilità, dovendo l’obbligato soddisfare l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere (Cass. pen. 187513/90). Infatti il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all' art. 570 c.p. , non è escluso dalla circostanza che il reo sia disoccupato, a meno che la disoccupazione sia incolpevole (Cass. pen., 27245/02).
L’incapacità economica dell'imputato deve estendersi a tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza (Cass. pen., 165688/84); rimanendo ingiustificata la mancata ottemperanza agli obblighi nei periodi di capacità (Cass. pen., 164713/84).
Ai fini dell'accertamento della capacità economica del soggetto obbligato alla somministrazione dei mezzi di sussistenza, le risultanze del mod. 740 IRPEF non costituiscono prova certa ed ineccepibile dell'effettivo ammontare dei redditi del soggetto, in quanto esse hanno valore solo fino a prova contraria, dato che il fisco può sempre impugnarle o rettificarle (Cass. pen., 150106/81).
Se l'obbligato è economicamente incapace di provvedere, non si configura la responsabilità penale, secondo il principio generale ad impossibilia nemo tenetur, esclusa l’ipotesi in cui l'obbligato sia divenuto incapace per sua colpa (Cass. pen., 168240/85 e 187312/90), posto che l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione (Cass. pen., 185337/90) o l’abbia volontariamente determinata (Cass. pen., 171772/85).
bb) l’inabilità al lavoro
Il concetto di inabilità al lavoro è soggetto a vari significati.
Tenendo conto che il testo della norma non prevede espressamente che l’inabilità debba derivare da menomazioni fisiche o psichiche, certamente vi rientra anche la cd. "disoccupazione involontaria".
Non solo, vi dovrebbe rientrare anche il caso del figlio maggiorenne studente universitario, al quale il padre deve garantire la prosecuzione degli studi: infatti con il raggiungimento della maggiore età, non cessa l’obbligo del mantenimento del figlio (non autonomo economicamente) né viene meno il reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 c. p. (Cass. pen., 7295/91 e 13126/92)
Peraltro, con altre decisioni, la Suprema Corte ha ritenuto che la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti, non integra il reato di cui all'art. 570 comma secondo c.p.: la Cassazione ha infatti specificato in dette sentenze che l'onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile (Cass. pen., 196946/93): semmai tale mancata corresponsione, in caso di compimento di atti fraudolenti diretti ad eludere gli obblighi previsti da una sentenza di separazione o di divorzio, sarà sufficiente ad integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 388 c.p.
cc) La dichiarazione di fallimento
La dichiarazione di fallimento non è di per se solo sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia (Cass. pen., 200284/94), qualora non risulti provato che le difficoltà economiche del1'imputato si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione (Cass. pen., 201674/95).
Riteniamo che il fallito abbia non solo l’obbligo di far risultare il credito del beneficiario dell’assegno tra le passività del fallimento, ma soprattutto di informarne il giudice delegato al fallimento, in modo che questi possa concedergli un sussidio a titolo di alimenti.
c) L’intervento di un terzo.
Sussiste la fattispecie criminosa di cui all'art. 570 cpv. n. 2, per l'inadempimento del soggetto obbligato in via principale agli obblighi assistenziali nei confronti dei figli minori e del coniuge (Cass. pen. p0617/85; v. anche Cass. pen., 169511/85 per lo stato di bisogno del coniuge, Cass. pen. 168857/85 e 185336/90, per lo stato di bisogno di un figlio minore), se lo stato di bisogno viene meno per l'intervento del coniuge obbligato in via sussidiaria (Cass. pen., 179766/88 e 204875/96), oppure di terze persone (obbligate o meno in via sussidiaria alla corresponsione di alimenti, secondo l’ordine dell’art. 433 c.c.), gravando congiuntamente su entrambi i genitori l’obbligo di mantenere la prole in proporzione delle rispettive sostanze (Cass. pen., 210519/98).
In altri termini, secondo la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio, lo stato di bisogno deve essere eliminato con l'intervento economico dell'obbligato, risultando irrilevante l’intervento di un terzo: il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all' art. 570 c.p. , sussiste in tutti i casi in cui il genitore venga meno al dovere di mantenimento della prole su di lui incombenti, a nulla rilevando che, in concreto, i figli non si trovino in stato di bisogno, perché ad essi provveda l'altro coniuge, ovvero altri parenti (Cass. pen., 27245/02, andando in contrario avviso rispetto a Cass. pen. 146818/80)
V) L’elemento soggettivo: il dolo generico
II reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 è a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Cass. pen., 197226/93): è infatti sufficiente il dolo generico consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo (Cass. pen., 169512/85) dando insufficienti mezzi di sussistenza (Cass. pen., 162997/84).
A tal fine è sufficiente che il soggetto attivo si sia volontariamente posto nella situazione di non poter adempiere gli obblighi di assistenza familiare (Cass. pen., 155740/82 e 183987/89).
Ai fini della responsabilità penale, occorre insomma accertare la causa della mancata corresponsione dell'assegno, se cioè sia dovuta ad una incapacità economica derivante da cause addebitabili alla volontà dell'obbligato, oppure da cause indipendenti dalla sua volontà.
Per la configurazione del delitto di cui trattiamo è necessario che l’incapacità sia dovuta alla volontà dell’obbligato, oppure ad una sua colpa (ad es. per aver effettuato rischiose operazioni in borsa) o a negligenza (per essere stato licenziato per assenteismo).
Manca invece il dolo, se l’incapacità economica sia dovuta a motivi non collegati alla volontà dell’obbligato, come ad es. ad una sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia o ad una involontaria disoccupazione.
Il convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto alla corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile, per la supposta mancanza di un effettivo stato di bisogno da parte del minore, non comporta l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 570 c.p., ma si traduce nell'ignoranza non scusabile della legge penale e non può invocarsi, pertanto, al fine di escludere la configurabilita del reato medesimo (Cass. pen., 198687/94).
II rifiuto da parte del coniuge dell'adempimento parziale dell'obbligazione alimentare (ai sensi dell'art. 1181 c.c.) non comporta automaticamente la responsabilità penale dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 570 secondo co. n. 2, essendo a tale scopo necessario indagare, sotto il profilo del dolo, se vi fosse nell'autore del comportamento descritto la consapevolezza.
Va precisato che costituisce circostanza attenuante comune ex art. 62, n. 6 c.p. la riparazione del danno mediante il risarcimento (ovvero il pagamento delle somme dovute) prima del giudizio.
VI) Natura del reato: il momento consumativo
II reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è un reato permanente (Cass. pen., 172179/86), in quanto si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo e cessa con il compimento dell'azione che pone fine alla situazione antigiuridica o per sopravvenuta impossibilità oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, che segna il limite della possibilità di modificazione del fatto originariamente contestato all'imputato (tranne che dalla relativa istruttoria dibattimentale non risulti che la permanenza è venuta nel frattempo a cessare in un momento determinato) Cass. pen., 171630/85.
La permanenza del reato di cui all’art. 570, comma secondo, c. p. cessa quando l’obbligo di provvedere la persona bisognosa dei mezzi di sussistenza venga meno per una qualsiasi causa (Cass. pen., 173112/86) oppure con il completo spontaneo adempimento dell'obbligo: a questo ultimo fine sono insufficienti gli adempimenti occasionali e parziali (Cass. pen., 185338/90).
Trattandosi di reato permanente, la denuncia non ha efficacia interruttiva della permanenza ed il giudice deve tenere conto anche della condotta antigiuridica manifestatasi nel periodo intercorrente tra il momento della denuncia e quello in cui viene pronunciata la sentenza (Cass., pen., 118362/71).
E’ onere dell'imputato, dopo che gli è stata contestata la data dell'accertamento del reato, offrire la prova che la permanenza del reato è cessata (Cass. pen., 152984/81) per avere egli compiuto atti idonei a tale scopo. In mancanza di una tale prova la cessazione della permanenza deve necessariamente essere indicata nella data della sentenza di primo grado (Cass. pen., 145290/80).
VII) Natura del reato: il luogo consumativo
Il reato si consuma nel luogo in cui si sarebbe dovuto adempiere agli obblighi di assistenza familiare e, pertanto, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e la residenza di fatto o la dimora, la violazione degli obblighi si realizza nel luogo in cui risiedevano o dimoravano stabilmente le persone alle quali si sarebbe dovuta prestare l'assistenza (Cass. pen., 127696/74).
VIII) Il venir meno dell’obbligo giuridico
L'obbligo giuridico del versamento dei mezzi di sussistenza viene meno
1) con l'accertamento giudiziale della separazione per colpa del coniuge beneficiario (Cass. pen. 162961/83), anche se i coniugi siano separati per colpa reciproca (Cass. pen., 157165/82).
2) con la riconciliazione.
Gli effetti della separazione tra i coniugi ex art. 157 c.c., cessano con la riconciliazione (che interrompe lo stato di separazione), che fa venire meno l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento.
A tale fine è necessaria la ricostituzione del consorzio familiare attraverso il pieno ripristino della comunione materiale e spirituale dei coniugi (Cass. pen. 190886/92).
Non sono quindi elementi sufficienti la ripresa della convivenza anche per periodi di tempo considerevoli e quella degli stessi rapporti sessuali, trattandosi di fatti inidonei a privare di valore lo stato di perdurante separazione. Ancor meno è quindi sufficiente il fatto che si siano verificate delle manifestazioni di buona volontà da parte del marito con doni, elargizioni di denaro ed esecuzione di opere nella casa coniugale.
3) con il mutamento di status dell’avente diritto al sostentamento, seguito di sentenza passata in giudicato.
La controversia sulla validità del vincolo parentale non è motivo di sospensione dell’obbligo né costituiscono questioni pregiudiziali (Cass. pen., 196323/93)
La sentenza ecclesiastica che annulla il matrimonio fa venire meno l’obbligo di assistenza verso l’altro coniuge solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della competente Corte d'Appello (Cass. pen., 180649/88).
IX) L’attenuazione dell’obbligo giuridico
In caso di concorrenti e conflittuali obblighi giuridici, come avviene nel caso di nuove nozze o della nascita di un figlio, che impongono obblighi di mantenimento ex lege si ha l’attenuazione dell’obbligo giuridico del versamento dei mezzi di sussistenza.
Infatti se l’obbligato riconosce un figlio nato dalla convivenza more uxorio con altra donna, dovrà ripartire equamente i propri mezzi tra tutti i figli, essendo equiparati i figli naturali a quelli legittimi: in tal caso, non violerà il precetto di cui all’art. 570 c.p.
Non costituisce invece esimente dal pagamento la convivenza more uxorio, ritenuto che il mantenimento del convivente risponde ad un'obbligazione esclusivamente naturale, che non può prevalere su un’obbligazione legale.
In caso di convivenza more uxorio del beneficiario, è esclusa la responsabilità penale del coniuge obbligato inadempiente, in quanto l'eventuale obbligo alimentare cessa temporaneamente, per difetto dello stato di bisogno dello stesso beneficiario.D) IL TERZO COMMA DELL’ART. 570 C.P.
Perseguibilità a querela.I) Generalità
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è perseguibile a querela della persona offesa, in seguito alle modificazioni introdotte dall'art. 90 legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo nei casi previsti dal capoverso n. l e, quando il fatto sia commesso in danno di minori, nelle ipotesi di cui al n. 2. Pertanto, nel caso di querela proposta per violazione degli obblighi verso il coniuge ed il figlio minore, la remissione della querela medesima spiega i suoi effetti nei limiti dell'inadempimento nei confronti del coniuge, permanendo, invece, la procedibilità per 1'inadempimento nei confronti del minore, i cui interessi sono assolutamente indisponibili (Cass. pen., 168227/85).
II) Concorso di reato con i maltrattamenti in famiglia.
Concorrono tra loro il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare, allorchè l'agente rende intollerabile la vita al punto da costringere le vittime ad interrompere la convivenza e stabilirsi al di fuori della residenza familiare e faccia mancare alle stesse i mezzi di sussistenza, riducendole in stato di completa povertà, per essersene del tutto disinteressato e per averli abbandonati (Cass. pen., 171449/85).(NOTA 1) (Come d’altronde appare difficilmente comprensibile la diversa normativa sulle garanzie patrimoniali, in particolare sul pagamento dell’assegno da parte del terzo. Il coniuge separato beneficiario di un assegno di mantenimento, in caso di inadempimento del coniuge obbligato alla corresponsione, per ottenere l'ordine di pagamento da parte del terzo (finchè non subentri una pronuncia definitiva di scioglimento di matrimonio), dovrà fare ricorso al giudice, seguendo la procedura indicata nell’art. 156 c.c.
Quando invece il beneficiario sia ex coniuge, cioè dopo la pronuncia definitiva di scioglimento di matrimonio, per ottenere lo stesso risultato dovrà seguire una procedura diversa, più semplificata.
La legge sul divorzio ha infatti disciplinato in modo diverso dalla separazione la procedura per il recupero di somme non corrisposte, dovute a titolo di assegno divorzile (nonché per somme dovute a titolo di mantenimento della prole, purchè inserite in una sentenza di divorzio).
Ovviamente un trattamento così profondamente differenziato in due diversi procedimenti non sembra compatibile con i dettami costituzionali.



Aspetti penali del Diritto di Famiglia

